Law January 16, 2003, No. 3, Article 51 paragraph 2 " protection of the health of non-smokers"

Con il decreto del 23 Dicembre 2003 è stato approvato l’art.51 della legge per la “tutela della salute dei non fumatori”.

La legge entrerà in vigore definitivamente il 13 Gennaio 2005, termine ultimo entro il quale i locali pubblici dovranno adeguarsi a tale normativa.

I locali adibiti ai fumatori devono:
Essere delimitati da pareti a tutta altezza su tutti i latiEssere dotati di apposita segnaleticaEssere dotati di ingresso con porte a chiusura automatica (che non devono essere un passaggio obbligato per i non fumatori)Essere mantenuti in depressione (per almeno 5 Pa) rispetto agli altri localiAvere una superficie inferiore alla metà della superficie totale adibita all’esercizioEssere dotati di ventilazione meccanica, con aria proveniente da luoghi in cui non si può fumare o dall’esterno, con aria di ricambio adeguatamente filtrata. Inoltre l’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile e deve essere smaltita all’esterno.La portata d’aria supplementare minima (oltre i normali ricambi orari previsti dalla tipologia del locale) è di 30 l/s (circa 110 mc/h) per ogni persona. La legge prescrive inoltre un indice di affollamento per i locali riservati ai fumatori di 0.7 persone/mq.

Secondo la suddetta legge deve essere rilasciata una Dichiarazione della messa in opera dell’impianto secondo le regole dell’arte e in conformità alla normativa vigente.

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 29 Dicembre 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto l’accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.1. Il presente decreto recepisce l’Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

Art. 2.1. Sono definiti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Allegato 1 – REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D’ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e’ vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portatad’aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e’ vietato fumare. L’aria diricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e’ pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo’ essere ospitata nei locali in conformita’ della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali e’ indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore alla meta’ della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
5. L’aria proveniente dai locali per fumatori non e’ riciclabile, ma deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti efunzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche’ dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alledisposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idoneadichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell’arte ed in conformita’ dei medesimi alla normativa vigente. Aifini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell’idoneita’ del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorita’ competente.
7. Nei locali in cui e’ vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneita’ sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu’ locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque diparticolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita’ di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneita’ di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell’area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e’ idoneo all’applicazione della normativa di cui all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.z